L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 norma e istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici. Definito «Patentino» e richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08). Con il decreto milleproroghe 2015 (L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 – art. 8 comma 5 bis) il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è stato prorogato al 31 dicembre 2015 (dal precedente termine del 22 marzo 2015).
Il patentino risulta ad oggi obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra. Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Infatti una macchina da movimento terra (ad esempio un escavatore) utilizzato in campagna va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida dovrà attenersi alle date previste per il settore agricolo.
Per conseguire il patentino bisogna frequentare.
I lavoratori che a partire dal 31 dicembre 2015 utilizzeranno per la prima volta le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti) dovranno frequentare un corso abilitante tecnico-pratico completo (8 ore per trattori gommati, 13 per gommati e cingolati) e sostenere una prova di verifica finale per ottenere l’attestato di abilitazione.
Sono esonerati dall’intero corso ore ma non dall’aggiornamento che dovranno conseguire entro il 12 marzo 2017 i seguenti lavoratori:
a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DP R n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell ‘impresa agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell’articolo 71 e al comma 4, dell’articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.