Con entrata in vigore del collegato agricolo 2016 (della L. 154/2016) chi vende un fondo rustico deve riconoscere il diritto di prelazione anche all’imprenditore agricolo professionale confinante con il terreno oggetto di cessione.
Il diritto di prelazione dello IAP non è però il uguale a quello del coltivatore diretto.
infatti esso può essere esercitato esclusivamente quale confinante (proprietario) e non come affittuario. Inoltre spetta solo all’ imprenditore individuale iscritto nella previdenza agricola e non alla società IAP.
Lo IAP potrà esercitare il diritto di prelazione se:
– è proprietario, anche per quota indivisa, di fondo agricolo confinante con quello posto in vendita e lo conduce direttamente da almeno due anni;
– non ha venduto nel biennio precedente terreni agricoli con un imponibile fondiario superiore a lire 1.000 (euro 0,52);
– è iscritto nella previdenza agricola;
– il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Quest’ultimo punto limita molto il numero degli IAP che potranno esercitare il diritto di prelazione. Infatti, a differenza del coltivatore diretto, per la qualifica di IAP non è previsto un rapporto tra forza lavorativa propria e forza lavorativa espressa dai terreni condotti; limite che è invece imposto per l’esercizio della prelazione agraria.